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PART-TIME E FONDO RISORSE: DALL’ARAN DUE INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI

28 Maggio 2026

Due recenti interventi dell’Aran offrono agli enti locali, e in particolare alle Province, indicazioni utili su due fronti molto concreti della gestione del personale: il rapporto di lavoro a tempo parziale e la contabilizzazione degli incrementi del fondo delle risorse decentrate.

Con il parere n. 37362, l’Agenzia affronta il caso del dipendente originariamente assunto a tempo pieno e successivamente passato al part-time. La domanda è diretta: l’ente può, per esigenze organizzative, pretendere il rientro a tempo pieno? La risposta dell’Aran è prudente e coerente con l’impianto contrattuale. L’art. 53 del CCNL 23 febbraio 2026 prevede che la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale avvenga mediante accordo scritto tra le parti. Solo in quell’accordo può essere eventualmente fissato un termine di durata del part-time. Ne consegue che l’amministrazione può far valere il rientro a tempo pieno solo se tale termine era stato espressamente previsto al momento della trasformazione.

Il principio non è secondario: il part-time non può essere trattato come una situazione organizzativa revocabile unilateralmente dall’ente. Occorre invece verificare il contenuto dell’accordo individuale.

Sul versante economico, l’articolo allegato richiama il parere Aran n. 37357, relativo agli incrementi del fondo: lo 0,14% obbligatorio del monte salari 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, e lo 0,22% facoltativo dal 2025. Per le annualità già chiuse, l’Aran consente la contabilizzazione come risorse variabili una tantum o, in presenza di clausole specifiche, l’erogazione come arretrati sui premi di performance. Entrambi gli incrementi restano fuori dal limite del salario accessorio 2016.

Sul Blog di Pi.Co. è stato pubblicato un approfondimento in merito mentre sul Forum di Pi.Co. è stata aperta una discussione.

Redattore: Redazione UPI