Con la recente sentenza 23 marzo 2026 n. 1948 il TAR Campania – Napoli ha affrontato in modo diretto una questione ricorrente nella gestione delle concessioni pubbliche: quando una serie di contestazioni può realmente giustificare la revoca del rapporto. Il giudice amministrativo prende posizione su un approccio spesso adottato dalle amministrazioni, chiarendo che non è sufficiente elencare irregolarità presunte o genericamente richiamate per sostenere un provvedimento così incisivo.
Nel caso esaminato, relativo alla gestione di un impianto sportivo, il Comune aveva costruito la revoca su un insieme eterogeneo di rilievi — abusi edilizi, uso non conforme della struttura, presenze esterne nella gestione e violazioni del capitolato — senza però dimostrare in modo concreto tali circostanze. Ciò che emerge dalla sentenza è un principio netto: tra affermazione e prova deve esserci coerenza, altrimenti il potere amministrativo perde il suo fondamento. La mancanza di un’istruttoria solida e verificabile ha quindi svuotato di consistenza l’intero impianto della revoca.
Revoca della concessione e limiti del potere amministrativo
Il TAR ricostruisce il quadro giuridico entro cui si colloca il potere di revoca, evidenziando come il rapporto concessorio non sia assimilabile a un semplice contratto tra privati. Anche dopo la stipula, infatti, l’amministrazione conserva prerogative autoritative, tra cui quella di incidere unilateralmente sul rapporto, purché nel rispetto delle condizioni fissate dall’ordinamento. Il riferimento è, in particolare, all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che consente la revoca solo in presenza di presupposti ben definiti: una sopravvenienza o una rivalutazione dell’interesse pubblico, una motivazione puntuale e un collegamento logico tra fatti e decisione.
Non si tratta, dunque, di un potere libero, ma di una facoltà strettamente vincolata alla dimostrazione di elementi concreti. Nel caso specifico, l’amministrazione ha tentato di rafforzare la propria posizione richiamando principi generali elaborati dalla giurisprudenza, ma senza tradurli in un’analisi concreta della vicenda. È proprio questa distanza tra principi astratti e realtà fattuale che ha portato il TAR a ritenere il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio.
Il subappalto: presenza di terzi e rischio di gestione
Uno dei punti più delicati della controversia riguardava la qualificazione della presenza di soggetti terzi all’interno dell’impianto come subappalto vietato.
Su questo aspetto il TAR compie un passaggio decisivo, chiarendo che non ogni intervento di soggetti esterni integra automaticamente un subappalto. Richiamando l’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, infatti, il giudice sottolinea che per parlare di subappalto è necessario qualcosa di più: occorre che il terzo organizzi autonomamente i mezzi e assuma il rischio della gestione. In assenza di questi elementi, la semplice partecipazione allo svolgimento di attività non è sufficiente. Nel caso concreto, l’amministrazione non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a rilevare la presenza di operatori non formalmente contrattualizzati, senza chiarire il loro ruolo effettivo. Inoltre, dall’analisi della concessione emergeva una distinzione fondamentale: se la gestione complessiva dell’impianto resta riservata al concessionario, l’affidamento a terzi di singoli servizi è invece consentito.
Questa distinzione, ignorata dal Comune, ha inciso in modo determinante sull’esito del giudizio. Nel complesso, la decisione evidenzia come la revoca fosse costruita su basi fragili: mancava la prova del subappalto, non risultavano dimostrate le violazioni contrattuali e il richiamo all’interesse pubblico non trovava riscontro in elementi concreti. Da qui l’annullamento del provvedimento e la riaffermazione di un principio essenziale: senza un’istruttoria rigorosa e una qualificazione giuridica corretta dei fatti, l’esercizio del potere di revoca non può ritenersi legittimo.
Si allega: TAR Napoli, sentenza n. 1948 del 23 marzo 2026.